Archivio mensile Maggio 2020

DiVeronica Pinnetti

RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

PROCEDURA E BENEFICI FISCALI

L’emergenza Coronavirus che il nostro paese sta vivendo non è solo un’emergenza sanitaria ma anche economica e finanziaria. Lo stop alle principali attività commerciali, le saracinesche abbassate, hanno come effetto collaterale una piccola e media impresa sempre più sofferente e spesso non più in grado di sostenere i canoni di locazione.

Il mercato del real estate fatica a nascondere una flessione delle quotazioni di prezzi e operazioni immobiliari nel biennio 2020-2021, flessione che inciderà sia sugli immobili abitativi che sugli immobili commerciali.

Un canone di locazione non in linea con l’attuale situazione di crisi, che non si potrà esaurire con lo stop del lockdown di questo mese, è un canone che potrebbe richiedere una riduzione, al fine di mantenere attivo il contratto di locazione e un regolare saldo dello stesso.

RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE: COME PROCEDERE? 

PARTIAMO DALL’ACCORDO:

Nell’accordo di riduzione del canone di locazione che può essere impostato come “scrittura privata di accordo di riduzione del canone” occorre fare riferimento al contratto in essere, inserendo i dati dello stesso (Come da contratto di locazione registrato presso l’agenzia delle entrate di …., in data…..al n. ……, serie….., codice identificativo n. ……)  e dovranno essere riportati:

  • I dati del locatore e dell’inquilino;
  • Il canone annuo;
  • L’ammontare ridotto sul quale ci si è accordati;
  • Il numero di mesi per i quali l’inquilino pagherà un importo più basso.
  • La data e la firma di entrambe le parti coinvolte.

Vi invitiamo ad inserire come causa della riduzione l’emergenza Covid 19, in modo tale da non precludervi eventuali agevolazioni future, collegate all’emergenza.

RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZION:  PROCEDURA DI PRESENTAZIONE O INVIO

l’art. 62, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Alla luce delle nuove disposizioni è stato chiarito che anche l’adempimento della registrazione degli atti risulta sospeso. Pertanto, potete attendere l’apertura degli uffici per registrare la riduzione del canone portando con voi:

  • accordo di riduzione sottoscritto
  • modello 69 compilato (inserire la dicitura registrazione accordo di riduzione canone locazione)
  • copia della vostra carta di identità e codice fiscale

Qualora vogliate procedere alla registrazione dell’atto prima dell’apertura degli uffici, potete inviare il documento tramite_

  •  posta raccomandata corredata di modello 69 firmato dal richiedente, copia del documento di riconoscimento in corso di validità e atto da registrare;
  • la richiesta può essere inviata anche tramite pec con firma digitale all’indirizzo pec dell’agenzia delle entrate in cui avete registrato il contratto.
    Nel caso di richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail devono essere allegati l’atto (scansione) il modello 69 debitamente sottoscritto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso dell’originale dell’atto e della conformità a questo dell’immagine inviata, resa dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l’impegno del richiedente a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo emergenziale.

RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE: BENEFICI FISCALI

Attraverso una riduzione del canone di locazione, oltre ai benefici legati al mantenimento in essere del contratto di locazione, potrete saldare le imposte fiscali unicamente sull’importo ridotto, non rischiando di saldarle sull’intero canone,  qualora vi siano importi insoluti.

 

DiVeronica Pinnetti

RIDUZIONI E SOSPENSIONI CANONI LOCAZIONE CAUSA COVID19

RIDUZIONI E SOSPENSIONI CANONI LOCAZIONE CAUSA COVID19

FOCUS SUL SALDO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Chiunque abbia a che fare con un rapporto di locazione in questo periodo, che sia un gestore patrimoniale o un privato, si troverà a dover rispondere frequentemente alla richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione, da parte di conduttori in forte stato di crisi.

L’impatto economico dell’ emergenza Covid 19 è rilevante e obbliga i professionisti del settore ad invitare le parti coinvolte, locatori e conduttori, a trovare punti di incontro.

RIDUZIONI E SOSPENSIONI CANONI LOCAZIONE CAUSA COVID19

QUALI CONSIGLI?

LOCAZIONI ABITATIVE O COMMERCIALI? C1 O C/3?

E’ di primaria importanza partire da una analisi concreta del caso di specie.

L’accordo da raggiungere a nostro avviso dovrebbe, in primis,  tener conto della tipologia di attività ( bar e attività di ristorazione, sono chiusi fino a fine maggio; altre, come quelle professionali, sono formalmente aperte ma di fatto bloccate), individuando una percentuale da garantire al locatore per la sua sopravvivenza e sopportabile dal conduttore per il, sia pure limitato, uso del bene.

Ogni caso deve richiedere un approccio differente.

Perchè vi invitiamo ad una conciliazione piuttosto che ad un’attività giurisdizionale?

1)Il principio della buona fede è alla base di tutti i rapporti giuridici disciplinati dal codice civile (art. 1375 cod. civ.).
Questo principio rappresenta una clausola generale che indica alle parti il comportamento da tenere anche in presenza di situazioni imprevedibili.

2) ’art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020 prevede che “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1 settembre 2020” (questo crea problematiche importanti in merito ad un approccio non conciliativo ma giurisdizionale);

3) in giudizio, il vostro conduttore, potrebbe addurre un‘impossibilità temporanea della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile (art. 1218 cc e 1256 cc), essendo rispettati i criteri di obiettività e imprevedibilità dell’impossibilità sopravvenuta, oltre all‘eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art 1467 cc) a causa della chiusura da parte del  DPCM 11 marzo 2020 delle attività non essenziali. Il vostro conduttore, infatti,  qualora abbia interesse alla prosecuzione del rapporto di locazione e fino a che perduri la situazione di emergenza, potrebbe non essere ritenuto responsabile del ritardo dell’adempimento dovuto (art. 1256 cc e Cass, 24 aprile 2009 n. 9816). Tra le cause dell’impossibilità della prestazione, rientrano gli ordini e i divieti stabiliti dall’autorità.

Ma esistono disposizioni che permettano ai conduttori di non saldare il canone locativo nella locazione di immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione? No. L’impossibilità sopravvenuta sopracitata ha il carattere della temporaneità ed è questa la ragione per cui consigliamo di intraprendere attività di natura conciliativa che prevedano sospensioni momentanee dell’adempimento o nei casi più gravi riduzioni di canoni non troppo gravose per il locatore, di importo pari al 10%-30% dell’importo.

RIDUZIONI E SOSPENSIONI CANONI LOCAZIONE CAUSA COVID19

Esistono delle agevolazioni per i conduttori che intendano saldare il canone?

Il d.l. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia, art 65) ha previsto:
– un credito di imposta pari al 60%, in favore del conduttore, dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1( negozi e botteghe). L’Agenzia delle Entrate (Ag. Entrate, circ. 3 aprile 2020, n. 8/E), ha fornito anche delle delucidazioni sul credito di imposta per le locazioni commerciali di negozi e botteghe di cui all’art. 65, d.l. n. 18/2020: il credito d’imposta, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, è riconosciuto solo sui canoni effettivamente pagati; un canone di locazione non pagato non produrrà il credito d’imposta.

E’ al vaglio, nel decreto di Maggio 2020, una proroga del bonus affitti per il mese di aprile per gli immobili C/1 e un’estensione del credito di imposta del 60% anche agli immobili non abitativi esclusi dal precedente decreto Cura Italia ( alberghi, immobili C/3 (capannoni e laboratori).

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